la seguente legge: Art. 1. 1. All'articolo 2 della legge regionale del 23 marzo 1990, n. 34, concernente: "Norme per la gestione del fondo per gli assegni vitalizi degli ex consiglieri regionali" e' aggiunto il seguente comma: "I versamenti volontari effettuati dai consiglieri e dagli ex consiglieri che chiedono il completamento del quinquennio o del decennio contributivo sono automaticamente parificati alla misura dei contributi trattenuti ai consiglieri in carica per alimentare il fondo di previdenza nello stesso mese in cui avviene il versamento".