la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. All'articolo 2 della legge regionale del 23 marzo 1990, n.  34,
concernente:  "Norme  per  la  gestione  del  fondo  per  gli assegni
vitalizi degli ex consiglieri  regionali"  e'  aggiunto  il  seguente
comma:
   "I  versamenti  volontari  effettuati  dai  consiglieri e dagli ex
consiglieri che chiedono  il  completamento  del  quinquennio  o  del
decennio contributivo sono automaticamente parificati alla misura dei
contributi  trattenuti  ai  consiglieri  in  carica per alimentare il
fondo di previdenza nello stesso mese in cui avviene il versamento".