la seguente legge: Art. 1. 1. Con efficacia della decorrenza degli effetti della legge regionale 5 maggio 1990, n. 41, le parole "I benefici di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 17 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, sono riassorbiti", incluse nel comma 4 dell'articolo 42 della legge medesima, sono sostituite con le parole "Il beneficio di cui al comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, e' riassorbito". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, 8 luglio 1991 GIGLI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 3 luglio 1991.