la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Con  efficacia  della  decorrenza  degli  effetti  della  legge
regionale 5 maggio 1990, n. 41, le parole "I benefici di cui ai commi
4  e  5 dell'articolo 17 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6,
sono riassorbiti", incluse nel comma 4 dell'articolo 42  della  legge
medesima, sono sostituite con le parole "Il beneficio di cui al comma
4  dell'articolo  17  della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, e'
riassorbito".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, 8 luglio 1991
 
                                GIGLI
 
   Il  visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 3 luglio
1991.