la seguente legge: Art.1. 1. Le dotazioni organiche, stabilite dall'articolo 1 della legge regionale 15 marzo l990, n. 3l, della III, IV e V qualifica funzionale sono cosi' modificate: III qualifica funzionale - operatore: da n. 300 a n. 225; IV qualifica funzionale - esecutore: da n. 750 a n. 810; V qualifica funzionale - collaboratore professionale: da n. 50 a n. 65. 2. I sessanta posti aumentati nella IV qualifica funzionale ed i quindici posti aumentati nella V qualifica funzionale ai sensi del precedente comma, sono destinati rispettivamente al profilo professionale di autista meccanico e di autista meccanico specializzato dell'area dei servizi ausiliari come previsto dall'allegato A della legge regionale 5 maggio 1990, n. 4l. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, 22 luglio 1991 GIGLI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 6 luglio 1991.