la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze ed in armonia con la legislazione statale vigente, concorre alla diffusione e promozione di una cultura di solidarieta' e cooperazione, che riconosce nella pace e nel progresso sociale ed economico un diritto fondamentale degli uomini e di tutti i popoli. 2. Gli interventi della Regione devono rientrare nelle attivita' di cooperazione previste nelle lettere a), c), d), e), f), h) del terzo comma dell'articolo 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e devono tendere ad avere come soggetto attivo la popolazione beneficiaria, nel rispetto delle diversita' etniche e culturali, privilegiando i processi socio-economici di sviluppo endogeno e con particolare riferimento al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia, nonche' a garantire la protezione, il recupero e la valorizzazione dell'ambiente.