la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La Regione, nell'ambito delle proprie competenze ed in armonia
con la legislazione  statale  vigente,  concorre  alla  diffusione  e
promozione  di  una  cultura  di  solidarieta'  e  cooperazione,  che
riconosce nella pace e nel progresso sociale ed economico un  diritto
fondamentale degli uomini e di tutti i popoli.
   2.  Gli  interventi della Regione devono rientrare nelle attivita'
di cooperazione previste nelle lettere a), c), d),  e),  f),  h)  del
terzo  comma  dell'articolo  2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e
devono  tendere  ad  avere  come  soggetto  attivo   la   popolazione
beneficiaria,  nel  rispetto  delle  diversita'  etniche e culturali,
privilegiando i processi socio-economici di sviluppo endogeno  e  con
particolare riferimento al miglioramento della condizione femminile e
dell'infanzia,  nonche'  a  garantire la protezione, il recupero e la
valorizzazione dell'ambiente.