la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione riconosce nella cultura uno strumento fondamentale di liberta' e di progresso civile e pertanto, in armonia con i principi di cui all'articolo 45, secondo comma, ultimo periodo, del proprio statuto ed in attuazione dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, interviene per salvaguardare, incrementare e diffondere il patrimonio degli istituti culturali di interesse regionale, in funzione del ruolo che essi svolgono per la valorizzazione dei beni storici, scientifici, artistici, librari, archivistici, archeologici, monumentali, esistenti nel Lazio e per lo sviluppo culturale della comunita' regionale.