la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La  Regione riconosce nella cultura uno strumento fondamentale
di liberta' e di progresso  civile  e  pertanto,  in  armonia  con  i
principi  di  cui all'articolo 45, secondo comma, ultimo periodo, del
proprio statuto ed in attuazione dell'articolo  49  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  24 luglio 1977, n. 616, interviene per
salvaguardare, incrementare e diffondere il patrimonio degli istituti
culturali di interesse regionale, in  funzione  del  ruolo  che  essi
svolgono   per  la  valorizzazione  dei  beni  storici,  scientifici,
artistici,   librari,   archivistici,   archeologici,    monumentali,
esistenti  nel  Lazio  e  per  lo  sviluppo culturale della comunita'
regionale.