la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  Regione  nell'ambito  delle proprie competenze dichiara le
isole pontine risorsa naturale di notevole valore  da  valorizzare  e
tutelare.
   2.  La  Regione consapevole che le isole pontine si trovano in una
difficile situazione ambientale ed economico-sociale  interviene  con
un  piano organico e straordinario di salvaguardia delle risorse e di
sviluppo.