la seguente legge: Art. 1. 1. La Regione nell'ambito delle proprie competenze dichiara le isole pontine risorsa naturale di notevole valore da valorizzare e tutelare. 2. La Regione consapevole che le isole pontine si trovano in una difficile situazione ambientale ed economico-sociale interviene con un piano organico e straordinario di salvaguardia delle risorse e di sviluppo.