la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  presente  legge  individua  l'assetto  organizzativo degli
istituti autonomi per le case popolari del Lazio.
   2. Le strutture organizzative di ciascun istituto si articolano in
settori ed uffici, in analogia  a  quanto  previsto  dall'articolo  2
della legge regionale 11 aprile 1985, n. 36.
   3.  I  settori  nei  quali  si  articolano i singoli istituti sono
individuati nella tabella "A" allegata alla presente legge.
   4. I consigli di amministrazione  provvedono  nel  limite  massimo
previsto   dalla   tabella   di   cui   al   precedente  terzo  comma
all'articolazione  dei  settori  ed  uffici  ed  alla  individuazione
analitica  delle  competenze  di  questi  ultimi  tenendo  conto  sia
dell'organizzazione  delle  attivita'  amministrative,   tecniche   e
gestionali,   sia  del  decentramento  territoriale  delle  attivita'
medesime.
   5.  Per  garantire  l'integrazione  funzionale  fra   le   diverse
strutture  e  per attuare specifiche finalita', ciascun istituto puo'
prevedere la  costituzione  di  gruppi  di  lavoro  interdisciplinari
aventi, di norma, carattere di temporaneita'.
   6. Per quanto riguarda l'istituto autonomo per le case popolari di
Roma,   l'assetto   organizzativo  e'  transitorio  in  attesa  della
attuazione dell'area metropolitana  prevista  dalla  legge  8  giugno
1990, n. 142 ed, in particolare, della ridefinizione delle funzioni e
delle competenze.