la seguente legge: Art. 1. 1. La presente legge individua l'assetto organizzativo degli istituti autonomi per le case popolari del Lazio. 2. Le strutture organizzative di ciascun istituto si articolano in settori ed uffici, in analogia a quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 36. 3. I settori nei quali si articolano i singoli istituti sono individuati nella tabella "A" allegata alla presente legge. 4. I consigli di amministrazione provvedono nel limite massimo previsto dalla tabella di cui al precedente terzo comma all'articolazione dei settori ed uffici ed alla individuazione analitica delle competenze di questi ultimi tenendo conto sia dell'organizzazione delle attivita' amministrative, tecniche e gestionali, sia del decentramento territoriale delle attivita' medesime. 5. Per garantire l'integrazione funzionale fra le diverse strutture e per attuare specifiche finalita', ciascun istituto puo' prevedere la costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinari aventi, di norma, carattere di temporaneita'. 6. Per quanto riguarda l'istituto autonomo per le case popolari di Roma, l'assetto organizzativo e' transitorio in attesa della attuazione dell'area metropolitana prevista dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed, in particolare, della ridefinizione delle funzioni e delle competenze.