la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  I  titolari  di  licenza  di caccia, rilasciata ai sensi delle
vigenti disposizioni  di  legge,  possono  praticare  nella  stagione
venatoria  1991/1992  l'esercizio  di  caccia  nel  territorio  della
Regione Lazio a parita' di diritti e  doveri,  nell'osservanza  delle
disposizioni contenute nella presente legge.