la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione promuove interventi destinati al recupero di immobili, di interesse storico-sociale con particolare riferimento a manufatti di carattere industriale ed artigianale dismessi, di proprieta' di: a) enti locali; b) enti pubblici; mediante la ristrutturazione, l'adattamento ed il restauro conservativo di tali edifici per adibirli permanentemente a servizi pubblici con particolare riferimento a servizi socio-culturali. 2. L'intervento regionale e', di norma, subordinato alla inclusione dell'immobile negli elenchi specifici di cui all'articolo 4 della legge 1 giugno 1939 n. 1089, all'esplicito riconoscimento dell'interesse collettivo al restauro ed al riuso dell'immobile stesso, al possesso da parte del soggetto istituzionale interessato di un piano di intervento complessivo, urbanistico, tecnico, finanziario e gestionale, alla indicazione del soggetto attuatore dell'iniziativa. 3. Il finanziamento regionale rapportato all'importo del progetto esecutivo non puo' essere superiore al 50 per cento ed al 30 per cento rispettivamente per gli enti di cui alla lettera a) ed alla lettera b) del precedente primo comma; la sua concessione consegue alla positiva valutazione dell'iniziativa nel suo complesso ivi compresa l'indicazione dei servizi che sara' possibile attivare dopo l'esecuzione dei lavori dell'immobile e nell'eventuale area di pertinenza.