la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La  Regione  promuove  interventi  destinati  al  recupero  di
immobili,  di interesse storico-sociale con particolare riferimento a
manufatti  di  carattere  industriale  ed  artigianale  dismessi,  di
proprieta' di:
     a) enti locali;
     b) enti pubblici;
mediante   la   ristrutturazione,   l'adattamento   ed   il  restauro
conservativo di tali edifici per adibirli permanentemente  a  servizi
pubblici con particolare riferimento a servizi socio-culturali.
   2.   L'intervento   regionale   e',  di  norma,  subordinato  alla
inclusione dell'immobile negli elenchi specifici di cui  all'articolo
4  della  legge  1› giugno 1939 n. 1089, all'esplicito riconoscimento
dell'interesse collettivo  al  restauro  ed  al  riuso  dell'immobile
stesso,  al  possesso da parte del soggetto istituzionale interessato
di  un  piano  di  intervento  complessivo,   urbanistico,   tecnico,
finanziario  e  gestionale,  alla  indicazione del soggetto attuatore
dell'iniziativa.
   3. Il finanziamento regionale rapportato all'importo del  progetto
esecutivo  non  puo'  essere  superiore  al 50 per cento ed al 30 per
cento rispettivamente per gli enti di cui alla  lettera  a)  ed  alla
lettera  b)  del  precedente primo comma; la sua concessione consegue
alla positiva  valutazione  dell'iniziativa  nel  suo  complesso  ivi
compresa  l'indicazione dei servizi che sara' possibile attivare dopo
l'esecuzione  dei  lavori  dell'immobile  e  nell'eventuale  area  di
pertinenza.