la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Oggetto della legge
 
   1. La regione Toscana, nel rispetto delle disposizioni legislative
contenute nel primo comma,  punto  8,  dell'art.  2  della  legge  23
dicembre 1978, n. 833, nell'art. 2 della legge 29 marzo 1983, n. 93 e
negli  articoli  14,  45  e  46  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, disciplina con la presente legge
le  attivita'  di  formazione  permanente  del  personale  che  opera
nell'ambito del servizio sanitario.