la seguente legge: Art. 1. Oggetto della legge 1. La regione Toscana, nel rispetto delle disposizioni legislative contenute nel primo comma, punto 8, dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nell'art. 2 della legge 29 marzo 1983, n. 93 e negli articoli 14, 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, disciplina con la presente legge le attivita' di formazione permanente del personale che opera nell'ambito del servizio sanitario.