Vista  la  deliberazione  della  Giunta provinciale n. 1860 del 15
aprile 1991;
 
                              Decreta:
                               Art. 1.
 
   1.  L'articolo  6  del  regolamento  di  esecuzione   alla   legge
provinciale  13 febbraio 1975, n. 16, concernente l'istituzione della
radiotelevisione azienda speciale della Provincia di  Bolzano  (RAS),
emanato  con decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 marzo
1977, n. 12, e' cosi sostituito:
 
                              "Art. 6.
      Emolumenti, gettoni di presenza e rimborsi al presidente
 
   1. Al Presidente  spettano  un  compenso  mensile,  i  gettoni  di
presenza,  l'indennita'  di  missione ed il rimborso spese di viaggio
nelle misure determinate dalla Giunta provinciale per gli  organi  di
enti  istituiti  con  legge  provinciale e finanziate dalla Provincia
autonoma di Bolzano".