Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1860 del 15 aprile 1991; Decreta: Art. 1. 1. L'articolo 6 del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 13 febbraio 1975, n. 16, concernente l'istituzione della radiotelevisione azienda speciale della Provincia di Bolzano (RAS), emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 marzo 1977, n. 12, e' cosi sostituito: "Art. 6. Emolumenti, gettoni di presenza e rimborsi al presidente 1. Al Presidente spettano un compenso mensile, i gettoni di presenza, l'indennita' di missione ed il rimborso spese di viaggio nelle misure determinate dalla Giunta provinciale per gli organi di enti istituiti con legge provinciale e finanziate dalla Provincia autonoma di Bolzano".