(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 121 del 31 ottobre 1991) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO Decorso il termine di cui all'art. 127, I comma, della Costituzione ed all'art. 47, II comma dello statuto regionale; IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. In attuazione degli artt. 13, 14 e 15 della legge 17 maggio 1983, n. 217, la Regione nell'ambito della programmazione regionale, al fine di conseguire lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica, favorisce le iniziative atte ad innovare e ammodernare le piccole e medie imprese, nonche' l'avvio di nuove attivita' per il turismo giovanile e la diffusione di servizi a carattere consortile o cooperativo. 2. La Regione, in attuazione dell'ultimo comma dell'art. 5 dello Statuto ed ai sensi dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 13 della legge 17 maggio 1983, n. 217, interviene per promuovere e sostenere la realizzazione di centri congressuali, intesi quali fondamentali strutture per l'organizzazione e lo svolgimento di convegni, manifestazioni di affari, nonche' dell'attivita' turistica agli stessi collegata.