la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Ai fini dell'attuazione del comma 4, dell'art. 4, della legge 8
giugno 1990, n.  142,  la  Regione  stabilisce  le  seguenti  tariffe
forfettarie di pubblicazione nel Bollettino ufficiale (in supplementi
straordinari) degli Statuti di comuni e province:
    categoria  a)  per  i  Comuni con popolazione fino a 250 abitanti
lire zero;
   categoria b) per i comuni con popolazione da 251 a 500 abitanti L.
400.000;
    categoria c) per i comuni con popolazione da 501 a 1.000 abitanti
L. 700.000;
    categoria d) per i  comuni  con  popolazione  da  1.001  a  3.000
abitanti L. 1.000.000;
    categoria  e)  per  i  comuni  con  popolazione  da 3.001 a 5.000
abitanti e per le comunita' montane L. 1.400.000;
    categoria f) per i comuni con popolazione da 5.001  a  10.000  L.
2.500.000;
    categoria  g)  per  i  Comuni  con popolazione superiore a 10.000
abitanti L. 5.000.000;
    categoria h) per le Province L. 5.000.000.
   2.  Nelle  tariffe,  al lordo di Iva, e' compreso il diritto degli
enti interessati di ricevere senza ulteriori  costi,  rispettivamente
per  ciascuna  categoria  di comuni e per le province di cui al comma
precedente,  i  seguenti  quantitativi  di   copie   del   Bollettino
ufficiale:
    categoria a) n. 100 copie;
    categoria b) n. 200 copie;
    categoria c) n. 300 copie;
    categoria d) n. 400 copie;
    per le categorie da e) alla h) n. 500 copie.