la seguente legge: Art. 1. 1. Ai fini dell'attuazione del comma 4, dell'art. 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, la Regione stabilisce le seguenti tariffe forfettarie di pubblicazione nel Bollettino ufficiale (in supplementi straordinari) degli Statuti di comuni e province: categoria a) per i Comuni con popolazione fino a 250 abitanti lire zero; categoria b) per i comuni con popolazione da 251 a 500 abitanti L. 400.000; categoria c) per i comuni con popolazione da 501 a 1.000 abitanti L. 700.000; categoria d) per i comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti L. 1.000.000; categoria e) per i comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti e per le comunita' montane L. 1.400.000; categoria f) per i comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 L. 2.500.000; categoria g) per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti L. 5.000.000; categoria h) per le Province L. 5.000.000. 2. Nelle tariffe, al lordo di Iva, e' compreso il diritto degli enti interessati di ricevere senza ulteriori costi, rispettivamente per ciascuna categoria di comuni e per le province di cui al comma precedente, i seguenti quantitativi di copie del Bollettino ufficiale: categoria a) n. 100 copie; categoria b) n. 200 copie; categoria c) n. 300 copie; categoria d) n. 400 copie; per le categorie da e) alla h) n. 500 copie.