(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
    della regione Trentino-Alto Adige n. 45 del 15 ottobre 1991)
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            HA APPROVATO
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'art.  119  della  legge  provinciale  3  luglio  1959, n. 6,
sostituito dall'art. 45 della legge provinciale 21 febbraio 1972,  n.
4, integrato dall'art. 6 della legge provinciale 7 settembre 1973, n.
33, e modificato dall'art. 11 della legge provinciale 20 luglio 1988,
n. 23, e' cosi' sostituito:
 
                             "Art. 119.
                        Collocamento a riposo
 
   1.  Il  personale  e' collocato a riposo d'ufficio il primo giorno
del mese successivo a quello del raggiungimento dei  seguenti  limiti
di servizio o di eta':
     a)  al  compimento di quarant'anni di servizio utile a pensione,
qualunque sia l'eta';
     b) al compimento di sessantacinque anni di eta'.
   2. Il personale femminile, i cantonieri e gli agenti  tecnici  con
non  meno  di  quindici  anni di servizio utili ai fini del diritto a
pensione a carico degli  istituti  di  previdenza,  possono,  con  il
consenso  del personale medesimo, essere collocati a riposo d'ufficio
al compimento del sessantesimo anno di eta'.
   3. Per esigenze di servizio  la  giunta  provinciale,  sentito  il
consiglio  per  l'organizzazione  ed  il personale, puo' mantenere in
servizio il personale di cui ai commi 1 e  2,  con  il  consenso  del
medesimo, fino al compimento del settantesimo anno di eta'.
   4.  Il  personale  che  ai  sensi  della  normativa  relativa deve
eventualmente  cessare   dal   servizio   in   data   successiva   al
raggiungimento  dei  prescritti  limiti di eta' o di servizio, ovvero
cessa dal servizio prima della scadenza della proroga in servizio  di
cui  ai  commi  2 e 3, e' collocato a riposo d'ufficio con decorrenza
dalla relativa data.
   5. Ai fini del collocamento  a  riposo  per  raggiunti  limiti  di
servizio  di  cui  ai  commi  1  e 2, e' utilmente computato anche il
servizio il cui riscatto o ricongiunzione, richiesti in attivita'  di
servizio, sono stati accettati in data successiva alla cessazione dal
servizio.".