(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 45 del 15 ottobre 1991) IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 119 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, sostituito dall'art. 45 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, integrato dall'art. 6 della legge provinciale 7 settembre 1973, n. 33, e modificato dall'art. 11 della legge provinciale 20 luglio 1988, n. 23, e' cosi' sostituito: "Art. 119. Collocamento a riposo 1. Il personale e' collocato a riposo d'ufficio il primo giorno del mese successivo a quello del raggiungimento dei seguenti limiti di servizio o di eta': a) al compimento di quarant'anni di servizio utile a pensione, qualunque sia l'eta'; b) al compimento di sessantacinque anni di eta'. 2. Il personale femminile, i cantonieri e gli agenti tecnici con non meno di quindici anni di servizio utili ai fini del diritto a pensione a carico degli istituti di previdenza, possono, con il consenso del personale medesimo, essere collocati a riposo d'ufficio al compimento del sessantesimo anno di eta'. 3. Per esigenze di servizio la giunta provinciale, sentito il consiglio per l'organizzazione ed il personale, puo' mantenere in servizio il personale di cui ai commi 1 e 2, con il consenso del medesimo, fino al compimento del settantesimo anno di eta'. 4. Il personale che ai sensi della normativa relativa deve eventualmente cessare dal servizio in data successiva al raggiungimento dei prescritti limiti di eta' o di servizio, ovvero cessa dal servizio prima della scadenza della proroga in servizio di cui ai commi 2 e 3, e' collocato a riposo d'ufficio con decorrenza dalla relativa data. 5. Ai fini del collocamento a riposo per raggiunti limiti di servizio di cui ai commi 1 e 2, e' utilmente computato anche il servizio il cui riscatto o ricongiunzione, richiesti in attivita' di servizio, sono stati accettati in data successiva alla cessazione dal servizio.".