(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 43
                       dell'11 settembre 1991)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
 
(Il visto del commissario del Governo si intende apposto per decorso
   del termine di legge).
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Competenza tariffaria
 
   1. La Regione con la presente legge  detta  norme  in  materia  di
documenti  di  viaggio  e  tariffe  minime per i servizi di trasporto
pubblico locale.
   2. Eventuali variazioni delle tariffe minime sono deliberate dalle
amministrazioni provinciali, sulla base delle  indicazioni  contenute
nei piani di bacino ed a seguito di proposta debitamente documentata,
presentata dagli esercenti del servizio pubblico di trasporto.