(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 43 dell'11 settembre 1991) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO (Il visto del commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge). IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Competenza tariffaria 1. La Regione con la presente legge detta norme in materia di documenti di viaggio e tariffe minime per i servizi di trasporto pubblico locale. 2. Eventuali variazioni delle tariffe minime sono deliberate dalle amministrazioni provinciali, sulla base delle indicazioni contenute nei piani di bacino ed a seguito di proposta debitamente documentata, presentata dagli esercenti del servizio pubblico di trasporto.