IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO (Il visto del commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge). IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Dopo l'art. 6 della legge regionale 4 novembre 1981, n. 74, riguardante la ripartizione e l'integrazione dei fondi statali previsti dalla legge 10 aprile 1981, n. 151, per le spese di investimento nel settore dei trasporti pubblici in Umbria, e' aggiunto il seguente: "Art. 6-bis. - Ripartizione dei fondi. - 1. I fondi spettanti alla regione per gli anni 1991 e seguenti, da destinare agli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali, ai sensi dell'art. 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, sono ripartiti secondo le modalita' determinate dalla presente legge, integrate dall'art. 3 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 50".