IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
 
(Il  visto del commissario del Governo si intende apposto per decorso
del termine di legge).
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Dopo l'art. 6 della legge regionale 4  novembre  1981,  n.  74,
riguardante  la  ripartizione  e  l'integrazione  dei  fondi  statali
previsti dalla legge  10  aprile  1981,  n.  151,  per  le  spese  di
investimento  nel  settore  dei  trasporti  pubblici  in  Umbria,  e'
aggiunto il seguente:
   "Art. 6-bis. - Ripartizione dei fondi. - 1. I fondi spettanti alla
regione per gli anni 1991 e seguenti, da destinare agli  investimenti
nel  settore  dei  trasporti  pubblici  locali, ai sensi dell'art. 11
della legge 10  aprile  1981,  n.  151,  sono  ripartiti  secondo  le
modalita'  determinate  dalla  presente  legge, integrate dall'art. 3
della legge regionale 15 novembre 1982, n. 50".