IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
 
(Il  visto del commissario del Governo si intende apposto per decorso
del termine di legge).
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 27 della  legge  17  agosto
1942, n. 1150, cosi' come sostituito dall'art. 7 della legge 8 agosto
1969, n. 675, ed in deroga a quanto stabilito dall'art. 2 della legge
regione  17 agosto 1991, n. 6, i sindaci dei comuni il cui territorio
e' ricompreso nelle aree emergenti  dalle  superfici  di  limitazione
ostacoli cosi' come individuate e disciplinate dal combinato disposto
degli  artt.  6  e 7- bis delle N.T.A. del Piano particolareggiato di
iniziativa regionale per l'Aeroporto regionale - S. Egidio,  previsto
dall'art.  13  delle norme di attuazione del P.U.T. di cui alla legge
regionale 27 dicembre 1983, n. 52, sono  tenuti,  contestualmente  al
rilascio della concessione edilizia, nell'ambito delle aree emergenti
di  cui sopra, ad inviare copia della stessa alla Giunta regionale la
quale puo' esercitare il potere alla Giunta regionale la  quale  puo'
esercitare   il  potere  di  annullamento  entro  trenta  giorni  dal
ricevimento.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.
    Perugia, 2 settembre 1991
 
                              MANDARINI