IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO (Il visto del commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge). IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, cosi' come sostituito dall'art. 7 della legge 8 agosto 1969, n. 675, ed in deroga a quanto stabilito dall'art. 2 della legge regione 17 agosto 1991, n. 6, i sindaci dei comuni il cui territorio e' ricompreso nelle aree emergenti dalle superfici di limitazione ostacoli cosi' come individuate e disciplinate dal combinato disposto degli artt. 6 e 7- bis delle N.T.A. del Piano particolareggiato di iniziativa regionale per l'Aeroporto regionale - S. Egidio, previsto dall'art. 13 delle norme di attuazione del P.U.T. di cui alla legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52, sono tenuti, contestualmente al rilascio della concessione edilizia, nell'ambito delle aree emergenti di cui sopra, ad inviare copia della stessa alla Giunta regionale la quale puo' esercitare il potere alla Giunta regionale la quale puo' esercitare il potere di annullamento entro trenta giorni dal ricevimento. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria. Perugia, 2 settembre 1991 MANDARINI