(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
    della regione Trentino-Alto Adige n. 49 del 5 novembre 1991)
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            HA APPROVATO
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale 2 dicembre 1985,
e' cosi' sostituito:
   "1.  Sono  soggetti  a  concessione  tutti  i  servizi pubblici di
interesse  provinciale,   adibiti   al   trasporto   di   persone   o
promiscuamente di persone e cose, da esercitarsi su sede propria o su
strade  dichiarate  pubbliche  ai  sensi  di  legge  o  con  transito
autorizzato ai sensi dell'art. 20 della legge provinciale 9  dicembre
1976, n. 60, modificato dall'art. 4 della legge provinciale 16 maggio
1980, n. 14".
   2.  Il  comma  3  dell'art.  1 della legge provinciale n. 16/1985,
inserito dall'art. 1 della legge provinciale 23 agosto 1988,  n.  39,
e' cosi' sostituito:
   "3.  Al  servizio  funiviario  Bolzano-Soprabolzano  si applica la
presente legge. Agli altri servizi svolti con impianti funiviari  che
collegano  localita'  stabilmente  abitate  e  che  sono  iscritti in
apposito elenco approvato dall'assessore  provinciale  competente  in
materia,  si  applicano  gli  articoli  3,  4  e 13, le compensazioni
tariffarie di cui al comma 1 dell'art. 14, l'art.  15,  limitatamente
alle   spese  di  investimento  necessarie  per  il  rilevamento  dei
passeggeri trasportati, per l'emissione di documenti di viaggio e per
l'informazione al pubblico,  e  l'art.  16.  L'assessore  provinciale
competente  in  materia stabilisce, in base a criteri parametrici che
tengano conto delle caratteristiche tecniche  e  di  esercizio  degli
impianti,  le distanze convenzionali per l'applicazione delle tariffe
di trasporto  e  le  distanze  convenzionali  per  il  calcolo  delle
compensazioni tariffarie di cui al comma 1 dell'art. 14".
   3.  All'art.  1  della legge provinciale n. 16/1985 e' aggiunto il
seguente comma 4:
   "4. Nel caso di aziende di servizi a prevalente capitale pubblico,
operanti   esclusivamente   o   prevalentemente   nel   campo   della
costruzione, produzione, locazione e manutenzione di infrastrutture e
di  beni e servizi destinati all'esercizio del trasporto pubblico, si
applicano il comma 1 dell'art. 12 e l'art. 15.  Alle  stesse  aziende
puo'  essere  riconosciuto  un  contributo  di esercizio da definirsi
dalla Giunta provinciale".