(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 49 del 5 novembre 1991) IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale 2 dicembre 1985, e' cosi' sostituito: "1. Sono soggetti a concessione tutti i servizi pubblici di interesse provinciale, adibiti al trasporto di persone o promiscuamente di persone e cose, da esercitarsi su sede propria o su strade dichiarate pubbliche ai sensi di legge o con transito autorizzato ai sensi dell'art. 20 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, modificato dall'art. 4 della legge provinciale 16 maggio 1980, n. 14". 2. Il comma 3 dell'art. 1 della legge provinciale n. 16/1985, inserito dall'art. 1 della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 39, e' cosi' sostituito: "3. Al servizio funiviario Bolzano-Soprabolzano si applica la presente legge. Agli altri servizi svolti con impianti funiviari che collegano localita' stabilmente abitate e che sono iscritti in apposito elenco approvato dall'assessore provinciale competente in materia, si applicano gli articoli 3, 4 e 13, le compensazioni tariffarie di cui al comma 1 dell'art. 14, l'art. 15, limitatamente alle spese di investimento necessarie per il rilevamento dei passeggeri trasportati, per l'emissione di documenti di viaggio e per l'informazione al pubblico, e l'art. 16. L'assessore provinciale competente in materia stabilisce, in base a criteri parametrici che tengano conto delle caratteristiche tecniche e di esercizio degli impianti, le distanze convenzionali per l'applicazione delle tariffe di trasporto e le distanze convenzionali per il calcolo delle compensazioni tariffarie di cui al comma 1 dell'art. 14". 3. All'art. 1 della legge provinciale n. 16/1985 e' aggiunto il seguente comma 4: "4. Nel caso di aziende di servizi a prevalente capitale pubblico, operanti esclusivamente o prevalentemente nel campo della costruzione, produzione, locazione e manutenzione di infrastrutture e di beni e servizi destinati all'esercizio del trasporto pubblico, si applicano il comma 1 dell'art. 12 e l'art. 15. Alle stesse aziende puo' essere riconosciuto un contributo di esercizio da definirsi dalla Giunta provinciale".