IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            HA APPROVATO
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Dopo l'art. 7 della legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 57,
e' inserito il seguente articolo:
 
                            "Art. 7- bis.
 
   1.  A  seguito  di  accertate  ragioni  di  igiene   e   sicurezza
ambientale,  di  cui  all'art. 1, comma 7, della legge provinciale 29
luglio 1986, n. 21, ed al fine di favorire nel territorio provinciale
l'attuazione di un sistema integrato di impianti  di  smaltimento  di
rifiuti speciali, e in particolare la concentrazione delle operazioni
di  smaltimento di rifiuti tossici e nocivi, la Giunta provinciale e'
autorizzata:
     a) a  concedere  alle  imprese  industriali,  artigianali  e  di
servizi, contributi fino al 30% della spesa ritenuta ammissibile, per
la  costruzione,  anche in forma associata, di centri tecnologici per
lo smaltimento di rifiuti speciali, con priorita' per quelli  tossici
e nocivi;
     b)  a  concedere  alle imprese che operano nel settore edilizio,
contributi fino al  30%  della  spesa  ritenuta  ammissibile  per  lo
smaltimento  in  forma  associata  dei  materiali  di  risulta,  o la
costruzione di impianti di riciclaggio dei medesimi.
   2. I contributi di cui alle lettere a) e b) del  comma  1  possono
essere  aumentati  fino  al  60%  della  spesa  ritenuta ammissibile,
qualora vengano realizzati impianti  pilota  o  applicate  tecnologie
sperimentali  o  innovative  per  razionalizzare  lo  smaltimento dei
rifiuti, i processi di riciclaggio o di riutilizzo, al fine anche  di
recuperare materie prime ed energie.
   3.  Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono stabiliti sulla base
di un programma da approvarsi dalla Giunta provinciale,  mirato  alla
realizzazione  di  un sistema integrato per lo smaltimento di rifiuti
speciali nel territorio provinciale".