IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Dopo l'art. 7 della legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 57, e' inserito il seguente articolo: "Art. 7- bis. 1. A seguito di accertate ragioni di igiene e sicurezza ambientale, di cui all'art. 1, comma 7, della legge provinciale 29 luglio 1986, n. 21, ed al fine di favorire nel territorio provinciale l'attuazione di un sistema integrato di impianti di smaltimento di rifiuti speciali, e in particolare la concentrazione delle operazioni di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi, la Giunta provinciale e' autorizzata: a) a concedere alle imprese industriali, artigianali e di servizi, contributi fino al 30% della spesa ritenuta ammissibile, per la costruzione, anche in forma associata, di centri tecnologici per lo smaltimento di rifiuti speciali, con priorita' per quelli tossici e nocivi; b) a concedere alle imprese che operano nel settore edilizio, contributi fino al 30% della spesa ritenuta ammissibile per lo smaltimento in forma associata dei materiali di risulta, o la costruzione di impianti di riciclaggio dei medesimi. 2. I contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 possono essere aumentati fino al 60% della spesa ritenuta ammissibile, qualora vengano realizzati impianti pilota o applicate tecnologie sperimentali o innovative per razionalizzare lo smaltimento dei rifiuti, i processi di riciclaggio o di riutilizzo, al fine anche di recuperare materie prime ed energie. 3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono stabiliti sulla base di un programma da approvarsi dalla Giunta provinciale, mirato alla realizzazione di un sistema integrato per lo smaltimento di rifiuti speciali nel territorio provinciale".