IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'art.  1  della  legge  regionale  23  febbraio 1982, n. 12 viene
sostituito con il seguente:
    1) Nei programmi  di  edilizia  convenzionata  ed  agevolata  una
percentuale  non  superiore  al  15%  dei  relativi  stanziamenti  in
contributi e' riservata alle cooperative edilizie i cui soci siano in
servizio,  all'atto  della  pubblicazione  del  bando,  nelle   Forze
dell'Ordine nelle Forze Armate e nel Corpo dei Vigili del Fuoco.
    2)  Si  intendono per Forze dell'Ordine gli appartenenti al Corpo
della Polizia di Stato, all'Arma  dei  Carabinieri,  al  Corpo  della
Guardia  di  Finanza,  al  Corpo  delle Guardie di Custodia, al Corpo
Forestale dello Stato.
    3)  Per  Forze  Armate  si  intendono  i  militari  di   carriera
dipendenti  dall'Esercito,  dall'Aeronautica  Militare e della Marina
Militare.