IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'art. 1 della legge regionale 23 febbraio 1982, n. 12 viene sostituito con il seguente: 1) Nei programmi di edilizia convenzionata ed agevolata una percentuale non superiore al 15% dei relativi stanziamenti in contributi e' riservata alle cooperative edilizie i cui soci siano in servizio, all'atto della pubblicazione del bando, nelle Forze dell'Ordine nelle Forze Armate e nel Corpo dei Vigili del Fuoco. 2) Si intendono per Forze dell'Ordine gli appartenenti al Corpo della Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, al Corpo delle Guardie di Custodia, al Corpo Forestale dello Stato. 3) Per Forze Armate si intendono i militari di carriera dipendenti dall'Esercito, dall'Aeronautica Militare e della Marina Militare.