IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'articolo 13 della legge regionale 18 ottobre  1989,  n.  21,  e'
cosi' sostituito:
   1.  - Presso il Servizio Assistenza Sociale della Giunta Regionale
della  Campania  e'  istituito  l'Albo  Regionale   delle   strutture
residenziali  per  gli  anziani  pubbliche  e  private  operanti  sul
territorio di competenza regionale.
   2. - L'Albo si articola in due sezioni delle quali  una  riservata
alle strutture pubbliche e l'altra a quelle private.
   3.   -   Nell'albo   di  ciascuna  sezione  le  strutture  saranno
classificate per tipologia e cioe': case protette, case albergo, case
di riposo, comunita' alloggio, centri sociali polivalenti.
   4.  -  I  soggetti  pubblici  o  privati,  titolari  di  strutture
residenziali  per  anziani,  funzionanti o in corso di realizzazione,
sono tenuti a far pervenire, per il tramite del Comune in cui ha sede
la struttura, all'Assessore Regionale  ai  Servizi  Sociali  apposita
istanza intesa ad ottenere l'iscrizione all'Albo.
   5.  -  Per  documentare  il  possesso dei requisiti previsti dalle
norme vigenti in materia,  i  soggetti  interessati  devono  allegare
all'istanza  gli  atti  appresso  specificati,  in  originale o copia
autentica:
    1) la legale rappresentanza - statuto e/o atto costitutivo -  e/o
documentazione equipollente;
    2) certificazione antimafia prevista dalle vigenti leggi;
    3) progetto esecutivo;
    4) concessione edilizia e/o concessione in sanatoria;
    5)  certificato  di  abitabilita'  per  la specifica destinazione
della struttura - e/o certificazioni equipollente;
    6)  certificato  di  idoneita'  igienico-sanitaria   e   relativa
autorizzazione sanitaria;
    7) certificato di prevenzione incendi o nulla osta provvisorio;
    8) adeguamento barriere architettoniche;
    9) la corrispondenza ai seguenti parametri di funzionalita':
     a) assistenza alberghiera completa;
     b)  assistenza tutelare diurna e notturna con rapporto minimo di
un  addetto  all'assistenza  di  base  ogni   quattro   anziani   non
autosufficienti;
     c)  assistenza  sanitaria  di  base,  comprensiva di prestazioni
mediche generiche e infermieristiche, assicurata ventiquattro ore  su
ventiquattro;
     d) attivita' di mobilizzazione;
    10) regolamento interno della struttura;
    11)   tabella  dietetica  vistata  dalla  U.S.L.  competente  per
territorio;
    12) situazione del personale che a  qualsiasi  titolo  presta  la
propria  opera  nella struttura; relativa dichiarazione attestante il
rispetto delle norme contrattuali in materia, fatta eccezione  per  i
casi  in  cui  trattasi  di  prestazioni volontarie, nonche' relativa
dichiarazione attestante l'osservanza delle norme igienico-sanitarie.
   6. - Entro centoventi giorni a decorrere dalla data  di  ricezione
dell'istanza,  completa  di  tutta  la documentazione di cui al comma
precedente, il Presidente della Giunta Regionale della Campania,  con
proprio  decreto,  su  proposta  dell'Assessorato ai Servizi Sociali,
dispone  l'iscrizione  della  struttura  nella   competente   sezione
dell'Albo delle strutture residenziali per anziani.
   7.  -  Il  Presidente  della  Giunta Regionale della Campania, con
proprio decreto,  su  proposta  dell'Assessore  ai  Servizi  Sociali,
qualora  venga  a  cessre  anche uno soltanto dei requisiti che hanno
permesso l'iscrizione all'Albo e nei casi di violazione  delle  norme
previste  dalla  presente  legge,  dispone la cancellazione dall'Albo
della struttura inadempiente con conseguente stato di illegittimita',
previa contestazione dei motivi che determinano  il  provvedimento  e
l'assegnazione   di   un   termine  non  superiore  a  sei  mesi  per
ripristinare lo status quo ante in base al quale era  stata  concessa
l'iscrizione.
   8.  - La Giunta Regionale e' autorizzata ad emanare norme relative
agli standards per i Servizi previsti dalla presente legge.
   9. - Avverso la mancata iscrizione o la  cancellazione  dall'Albo,
e' data facolta' di ricorso.
   10. - Le UU.SS.LL. individuano le case protette o le aree protette
o  i  posti  residenziali  protetti  considerando prioritariamente le
strutture residenziali gestite da Enti Pubblici.
   11. - Qualora il fabbisogno di posti residenziali non possa essere
soddisfatto dalle strutture di cui al comma precedente, le  UU.SS.LL.
possono  individuare  strutture  gestite da soggetti privati operanti
nel proprio ambito territoriale  e  funzionanti  secondo  i  principi
richiamati  dalla  presente legge, con le quali si dovranno stipulare
convenzioni in conformita' a schemi tipo  approvati  entro  tre  mesi
dall'entrata  in vigore della presente legge, dal Consiglio Regionale
su proposta della Giunta Regionale.
   12. - In riferimento agli ambiti territoriali sprovvisti o carenti
di strutture residenziali si possono individuare, in via transitoria,
case protette al di fuori del territorio degli stessi ambiti.
   13. - L'onere economico  derivante  dagli  interventi  di  cui  al
precedente  capoverso,  rimane comunque a carico della U.S.L. nel cui
ambito territoriale e' residente l'assistito.
   14. - La regione Campania fissa un indice per  posti  residenziali
in  case  protette  pari  al  3,5% della popolazione ultrasessantenne
residenti negli ambiti territoriali di ciascuna U.S.L.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della  regione  Campania.  E'  fatto  obbligo,  a  chiunque
spetti,  di  osservarla e di farla osservare come legge della regione
Campania.
    Napoli, 4 novembre 1991
 
                        CLEMENTE DI SAN LUCA