IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Gli  ambiti  di  competenza delle strutture organizzative indicate
nell'allegato "A" della legge regionale 4 luglio  1991,  n.  11  sono
cosi' modificati:
Area Generale di Coordinamento
   Sviluppo attivita' settore primario;
   Settore  - Interventi per la produzione agricola - Produzione agro
alimentare - Mercato agricolo - Consulenza mercantile;
   Dopo la parola mercantile, eliminare i  due  punti  e  aggiungere:
"Agriturismo";
   Dopo il terzo trattino (ippocoltura) aggiungere: "Agriturismo";
Area Generale di Coordinamento
   Sviluppo attivita' settore terziario;
   Settore - Sviluppo e promozione turismo;
   Eliminare il quinto trattino e la parola: "Agriturismo";
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della  regione  Campania.  E'  fatto  obbligo,  a  chiunque
spetti,  di  osservarla e di farla osservare come legge della regione
Campania.
 
                        CLEMENTE DI SAN LUCA