(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
   della regione Friuli-Venezia Giulia n. 145 del 29 ottobre 1991)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. L'articolo 1 della legge regionale 12 settembre 1990, n. 47, e'
sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 1.
 
   1.  In  attesa  della  ridefinizione  della  disciplina  normativa
concernente le competenze, l'attivita' e la composizione degli Organi
collegiali dell'Amministrazione regionale in  materia  di  personale,
nonche'  ai  fini degli adempimenti connessi ai passaggi di qualifica
di cui alla legge regionale 7 marzo 1990, n. 11,  rimane  in  carica,
sino al completamento degli adempimenti medesimi con esclusione degli
scrutini  per  merito  comparativo  per  l'accesso  alla qualifica di
dirigente relativi alle decorrenze 1› genaio 1989  e  7  marzo  1990,
nonche'  di  quelli  per  l'accesso  alle  qualifiche di funzionario,
consigliere, segretario e  coadiutore  relativi  alla  decorrenza  1›
gennaio  1989,  il  Consiglio di amministrazione del personale di cui
all'articolo 14, comma 2, della legge regionale 15  maggio  1989,  n.
13.
   2.  Onde consentire il rinnovo contestuale degli Organi collegiali
di cui agli articoli 155 e 168 della legge regionale 31 agosto  1981,
n.  53, il Comitato di gestione del fondo sociale di cui all'articolo
14, comma 2, della legge regionale 15 maggio 1989, n. 13,  rimane  in
carica sino al completamento degli adempimenti di cui al comma 1.".