(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 12 dell'11 settembre 1991) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. (Subdelega ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali) 1. Sono subdelegate ai Comuni le funzioni amministrative: a) di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni nei confronti degli interventi: 1. - previsti dagli strumenti urbanistici attuativi che abbiano riportato l'autorizzazione di massima di cui all'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 24; 2. - previsti dai progetti di recupero paesistico-ambientale approvati a norma dell'articolo 9 della legge regionale 2 maggio 1991, n. 6; 3. - ricadenti nel territorio dei Comuni dotati della disciplina paesistica di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 6/1991, sempreche' in sede di approvazione della relativa variante integrale o settoriale allo strumento urbanistico generale ovvero di integrazione della stessa a questi fini, sia accertato da parte dei competenti organi regionali, sulla base di specifica documentazione prodotta dal Comune, che questo e' dotato di strutture tecniche facenti capo ad un funzionario responsabile ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Capo II della legge 7 agosto 1990 n. 241, ed idonee, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, a garantire il corretto esercizio delle funzioni da subdelegare; b) di adozione dei provvedimenti cautelari e sanzionatori previsti dalla legge n. 1497/1939 e successive modificazioni. 2. La subdelega di cui al primo comma non opera comunque nei confronti degli inteventi relativi: a) alle opere pubbliche di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; b) alle grandi infrastrutture ferroviarie, stradali ed autostradali, portuali ed aeroportuali, tecnologiche e speciali, nonche' alle grandi opere di sistemazione idraulica; c) alla viabilita' di collegamento come definita dal P.T.C.P.; d) alle discariche ed agli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi; e) alle cave come definite dal P.T.C.P. ed alle miniere; f) al territorio del Monte di Portofino come delimitato con legge regionale 4 dicembre 1986, n. 32, ferme restando le competenze in materia dell'Ente regionale con essa istituito. 3. Le autorizzazioni di cui al comma precedente lettere a), d) ed e) sono rilasciate con il provvedimento terminale dello speciale procedimento previsto dalla legge per l'approvazione delle relative opere od interventi; a tal fine i pertinenti provvedimenti sono adottati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente di concerto con l'Assessore incaricato dei Beni Ambientali e Naturali, previo esperimento delle procedure preordinate alle specifiche valutazioni sotto il profilo paesistico-ambientale ancorche' risulti gia' scaduto il termine di cui al nono comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985 n. 312 convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1985 n. 431. 4. Il provvedimento finale degli eventuali procedimenti urbanistici volti a consentire la realizzazione delle opere di cui al secondo comma lettere b) e c) del presente articolo e' comprensivo altresi' della autorizzazione paesistico-ambientale prescritta dall'articolo 7 della legge n. 1497/1939.