(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 12
                       dell'11 settembre 1991)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
         (Subdelega ai Comuni delle funzioni amministrative
                  in materia di bellezze naturali)
 
   1. Sono subdelegate ai Comuni le funzioni amministrative:
     a) di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 7  della
legge  29  giugno  1939,  n.  1497,  e  successive  modificazioni nei
confronti degli interventi:
     1. - previsti dagli strumenti urbanistici attuativi che  abbiano
riportato  l'autorizzazione  di  massima  di cui all'articolo 7 della
legge regionale 8 luglio 1987, n. 24;
     2. - previsti dai  progetti  di  recupero  paesistico-ambientale
approvati  a  norma  dell'articolo  9  della legge regionale 2 maggio
1991, n. 6;
     3. - ricadenti nel territorio dei Comuni dotati della disciplina
paesistica di cui all'articolo 8 della  legge  regionale  n.  6/1991,
sempreche'  in sede di approvazione della relativa variante integrale
o  settoriale  allo  strumento   urbanistico   generale   ovvero   di
integrazione  della  stessa a questi fini, sia accertato da parte dei
competenti organi regionali, sulla base di  specifica  documentazione
prodotta  dal  Comune,  che  questo  e'  dotato di strutture tecniche
facenti capo ad un  funzionario  responsabile  ai  sensi  e  per  gli
effetti  delle  disposizioni del Capo II della legge 7 agosto 1990 n.
241, ed idonee,  sotto  il  profilo  qualitativo  e  quantitativo,  a
garantire il corretto esercizio delle funzioni da subdelegare;
     b)  di  adozione  dei  provvedimenti  cautelari  e  sanzionatori
previsti dalla legge n. 1497/1939 e successive modificazioni.
   2. La subdelega di cui al  primo  comma  non  opera  comunque  nei
confronti degli inteventi relativi:
     a)  alle  opere pubbliche di cui all'articolo 81 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
     b)  alle  grandi   infrastrutture   ferroviarie,   stradali   ed
autostradali,  portuali  ed  aeroportuali,  tecnologiche  e speciali,
nonche' alle grandi opere di sistemazione idraulica;
     c) alla viabilita' di collegamento come definita dal P.T.C.P.;
     d) alle discariche ed agli impianti di smaltimento  dei  rifiuti
solidi;
     e) alle cave come definite dal P.T.C.P. ed alle miniere;
     f)  al  territorio  del  Monte  di Portofino come delimitato con
legge regionale 4 dicembre 1986, n. 32, ferme restando le  competenze
in materia dell'Ente regionale con essa istituito.
  3.  Le  autorizzazioni di cui al comma precedente lettere a), d) ed
e) sono rilasciate con  il  provvedimento  terminale  dello  speciale
procedimento  previsto  dalla legge per l'approvazione delle relative
opere od interventi; a  tal  fine  i  pertinenti  provvedimenti  sono
adottati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente
di   concerto  con  l'Assessore  incaricato  dei  Beni  Ambientali  e
Naturali,  previo  esperimento  delle  procedure   preordinate   alle
specifiche   valutazioni   sotto   il  profilo  paesistico-ambientale
ancorche' risulti gia' scaduto  il  termine  di  cui  al  nono  comma
dell'articolo  82  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n.
616/1977 come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 27  giugno
1985  n.  312  convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1985 n.
431.
   4.  Il   provvedimento   finale   degli   eventuali   procedimenti
urbanistici volti a consentire la realizzazione delle opere di cui al
secondo  comma  lettere  b) e c) del presente articolo e' comprensivo
altresi'  della   autorizzazione   paesistico-ambientale   prescritta
dall'articolo 7 della legge n. 1497/1939.