IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' e ambito di applicazione 1. La presente legge, in attuazione degli articoli 66 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, disciplina la vendita dei funghi epigei spontanei freschi e secchi.