IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                 Finalita' e ambito di applicazione
 
   1. La presente legge, in attuazione degli articoli  66  e  69  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24  luglio 1977, n. 616,
disciplina la vendita dei funghi epigei spontanei freschi e secchi.