(Pubblicata nel 1› supp. ord. al Bollettino ufficiale
         della regione Lombardia n. 49 del 5 dicembre 1991)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                   SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO
                        DEL TERMINE DI LEGGE
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Disposizioni generali
 
  1. Gli incentivi per le destinazioni di cui alla lettera e),  primo
comma,   art.   2,   della   legge  regionale  7  marzo  1991,  n.  6
"Miglioramenti dell'efficienza del  comparto  agricolo  e  zootecnico
regionale.  Riordino  delle  procedure amministrative", sono concessi
nei limiti delle disposizioni di cui alla presente legge.