(Pubblicata nel 1 supp. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 49 del 5 dicembre 1991) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Disposizioni generali 1. Gli incentivi per le destinazioni di cui alla lettera e), primo comma, art. 2, della legge regionale 7 marzo 1991, n. 6 "Miglioramenti dell'efficienza del comparto agricolo e zootecnico regionale. Riordino delle procedure amministrative", sono concessi nei limiti delle disposizioni di cui alla presente legge.