IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                   SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO
                        DEL TERMINE DI LEGGE
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Al  terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 12 settembre
1986, n. 47  "promozione  dei  servizi  di  sviluppo  agricolo"  sono
inserite le seguenti lettere:
    "   f)   l'erogazione  di  servizi  reali  all'impresa  agricola,
finalizzati alla riduzione dei costi dei fattori di produzione,  alla
conservazione  e  miglioramento  della  qalita'  dei  prodotti  delle
produzioni agricole e al rispetto dell'ambiente;
     g)  lo  studio  dell'evoluzione  della  domanda   dei   prodotti
agricoli,  del  trasferimento  delle  innovazioni  di  processo  e di
prodotto e di modelli gestionali ed organizzativi".