IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Al terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 12 settembre 1986, n. 47 "promozione dei servizi di sviluppo agricolo" sono inserite le seguenti lettere: " f) l'erogazione di servizi reali all'impresa agricola, finalizzati alla riduzione dei costi dei fattori di produzione, alla conservazione e miglioramento della qalita' dei prodotti delle produzioni agricole e al rispetto dell'ambiente; g) lo studio dell'evoluzione della domanda dei prodotti agricoli, del trasferimento delle innovazioni di processo e di prodotto e di modelli gestionali ed organizzativi".