la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  In  attuazione  dell'articolo  6  dello  Statuto,  la  Regione
concorre a tutelare la professionalita' degli imprenditori artigiani,
intesa come comprovata conoscenza tecnica dei  procedimenti  e  delle
materie prime utilizzate per fornire beni e servizi a regola d'arte e
a garantirne gli utenti.