IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
 
   1.  Al  fine  di consentire l'omogenea e compiuta applicazione del
primo  Piano   regionale   di   razionalizzazione   della   rete   di
distribuzione  dei  carburanti, approvato con D.P.G.R. 6 maggio 1991,
n. 193/Pres., di cui alla legge regionale 7 maggio 1990,  n.  20,  di
seguito  denominato  Piano,  la  presente legge definisce modalita' e
procedure  per  l'esame  delle  domande  relative  ad   impianti   di
carburante presentate antecedentemente alla data di entrata in vigore
del  Piano,  nonche'  per  il  rinnovo delle concessioni scadute e di
quelle relative a impianti incompatibili con il territorio  ai  sensi
dello stesso.
   2.   Essa   integra  altresi'  la  disciplina  delle  funzioni  di
competenza della Regione previste  dalla  citata  legge  regionale  e
individua   la  normativa  applicabile  ai  collaudi  in  materia  di
distribuzione dei carburanti.