IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Campo di applicazione 1. Al fine di consentire l'omogenea e compiuta applicazione del primo Piano regionale di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, approvato con D.P.G.R. 6 maggio 1991, n. 193/Pres., di cui alla legge regionale 7 maggio 1990, n. 20, di seguito denominato Piano, la presente legge definisce modalita' e procedure per l'esame delle domande relative ad impianti di carburante presentate antecedentemente alla data di entrata in vigore del Piano, nonche' per il rinnovo delle concessioni scadute e di quelle relative a impianti incompatibili con il territorio ai sensi dello stesso. 2. Essa integra altresi' la disciplina delle funzioni di competenza della Regione previste dalla citata legge regionale e individua la normativa applicabile ai collaudi in materia di distribuzione dei carburanti.