L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            HA APPROVATO
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Le  disposizioni  dell'ordinamento  amministrativo  degli  enti
locali,  approvato  con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e della
legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, e loro  successive  modificazioni
ed integrazioni, sono modificate ed integrate dalle norme della legge
8 giugno 1990, n. 142, contenute negli articoli:
     a)  4  e 5, facendo salvi le potesta' riconosciute alle province
regionali del capo I del titolo V della legge regionale 6 marzo 1986,
n. 9, ed il procedimento di formazione  dello  statuto  dal  medesimo
capo  disciplinato e con le seguenti aggiunte e modifiche allo stesso
articolo 4:
   1) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
   "Gli schemi degli statuti comunali  e  provinciali  devono  essere
predisposti  dalle  giunte  entro  centoventi  giorni dall'entrata in
vigore della presente legge. Prima della approvazione consiliare,  e'
pubblicizzato,  mediante apposito manifesto, l'accesso allo schema di
statuto comunale predisposto per consentire ai  cittadini  singoli  o
associati  di  presentare osservazioni o proposte entro trenta giorni
dall'avviso. Dette osservazioni e proposte sono, congiuntamente  allo
schema dello statuto, sottoposte all'esame del consiglio comunale";
   2) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
   "Nello  statuto  deve  essere  prevista la partecipazione popolare
all'attivita'  del  comune  attraverso  l'esercizio  del  diritto  di
udienza";
   3) il secondo periodo del comma 4 e' sostituito con il seguente:
   "Lo statuto entra in vigore il trentunesimo giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione o successivo
all'avvenuta affisione all'albo pretorio dell'ente, se posteriore";
     b)  6,  7  e 8, con la seguente modifica allo stesso articolo 6:
nel secondo periodo del comma 3 la parola "possono" e' sostituita con
la parola "debbono";
     c) 13, commi 1, 2, 3, 4 e 5;
     d) 19, coma 2, con riferimento alle  province  regionali  per  i
servizi  individuati  nell'articolo  21  della legge regionale 6 mrzo
1986, n. 9;
     e) 22; 23; 24; 25; 26; 27, commi 1, 2, e 3; 31, commi 1, 2, 3  e
7;  32;  33;  34, commi 3, 4, 5, 6 e 8; 35; 36, comi 1, 2, 3 e 7; 37;
con le seguenti aggiunte e modifiche:
   1) dopo il comma 3 dell'art. 24 sono aggiunti i seguenti:
   "L'individuazione  degli  enti  obbligati  a  la  statuizione  del
disciplinare  tipo  sono  stabilite  con decreto del Presidente della
Regione, su proposta dell'Assessore competente per le materie oggetto
della convenzione.
   Restano salve le disposizioni delle leggi regionali 6 marzo  1986,
n.   9,   e   9  maggio  1986,  n.  22,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni";
   2) il comma 7 dell'articolo 25 e' sostituito con il seguente:
   "Oltre che nei casi  previsti  dalla  legge,  la  costituzione  di
consorzi  di  servizi  puo' essere disposta con decreto dell'Assesore
regionale per gli enti locali, quando si renda necessario  provvedere
a  determinate  funzioni  e servizi di carattere obbligatorio. Con lo
stesso decreto e' approvato lo tatuto dell'ente. Il  provedimento  e'
adottato  uditi i consigli degli enti interessati, con pretermissione
del parere, ove, previa diffida, non venga reso in  ogni  caso  entro
sessanta giorni dalla richiesta";
   3) dopo il comma 3 dell'articolo 27 sono aggiunti i seguenti:
   "L'accordo, consistente nel consenso unamime delle amministrazioni
interessate,  e'  approvato con decrto del Presidente della Regione o
con atto formale del  Presidente  della  Provincia  regionale  o  del
sindaco  ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta ufficiale della Regione.
L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione,
determina le  eventuali  e  conseguenti  variazioni  degli  strumenti
urbanistici  e sostituisce le concessioni edilizie, sempre che vi sia
l'assenso del comune interessato.
   Ove l'accordo comporti  variazioni  degli  strumenti  urbanistici,
l'adesione   del   sindaco  allo  stesso  dev'essere  ratificata  dal
consiglio comunale entro  trenta  giorni  a  pena  di  decadenza.  La
deliberazione  di  ratifica  e'  sottoposta  all'esame dell'Assessore
regionale per il territorio e l'ambiente, il quale vi provvede  entro
i  termini di cui al comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 30
aprile 1991, n. 15.
   La vigilanza  sull'esecuzione  dell'accordo  di  programma  e  gli
eventuali   interventi   sostitutivi   sono  svolti  da  un  collegio
presieduto dal  Presidente  della  Regione  o  dal  Presidente  della
Provincia  o  dal  sindaco  e  composto  dai rappresentanti legali, o
delegati dai medesimi, degli enti locali interessati e  dal  Prefetto
della    provincia    interessata    se    all'accordo    partecipano
amministrazioni pubbliche o enti pubblici nazionali";
   4) dopo il comma 3 dell'articolo 31 sono aggiunti i seguenti:
   "Quando  lo  statuto  lo  preveda,  il  consiglio  si  avvale   di
commissioni  costituite  nel proprio seno con criterio proporzionale.
Il regolamento determina i poteri delle commissioni e  ne  disciplina
l'organizzazione  e  le  forme  di pubblicita' dei lavori, prevedendo
altresi' forme di consultazione  di  rappresentanti  degli  interessi
diffusi.
   Nessuna proposta puo' essere sottoposta a deliberazione se non sia
stata  iscritta  all'ordine  del giorno e se gli atti non siano stati
messi a disposizione dei consiglieri almeno tre giorni prima o 24 ore
prima nei casi di urgenza.
   I  consiglieri  hanno  diritto  di  presentare  interrogazioni   e
mozioni";
   5)  alla  lettera  b) del comma 2 dell'articolo 32, dopo la parola
"variazioni", sono aggiunte le parole: "e storni di fondi";
   6) le lettere l) ed m) del comma 2  dell'articolo  32  sono  cosi'
modificate:
    "   l)  le  spese  che  impegnino  i  bilanci  per  gli  esercizi
successivi, escluse quelle relative alla somministrazione e fornitura
al  comune  o  alla  provincia  di  beni  e   servizi   a   carattere
continuativo;
     m)  gli  acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative per-
mute, le concessioni, le modalita' di  scelta  del  contraente  ed  i
bandi  di  gara  per  le  opere  pubbliche  e per le forniture quando
abbiano oggetto di valore superiore a  quello  di  cui  al  numero  8
dell'aricolo   51   dell'ordinamento   regionale  degli  enti  locali
moltiplicano per tre ed aggiornato annualmente in  base  agli  indici
ISTAT.  Ove  il  consiglio  comunale non provveda entro il termine di
sessanta giorni dalla fissazione dell'ordine del giorno si applica la
procedura prevista dall'articolo 54 della  legge  regionale  6  marzo
1986, n. 9";
   7)  alla lettra n) del comma 2 dell'articolo 32 le parole "In caso
di mancata deliberazione si  provvede  ai  sensi  delll'articolo  36,
comma  5",  sono  sostituite  con le seguenti: "Nell'osservanza delle
norme poste a tutela delle minoranze, la votazione avviene  con  voto
limitato  ad  uno, risultando designati o eletti i soggetti che hanno
riportato il maggior numero di voti";
   8) al comma  3  dell'articolo  32  le  parole  da  "variazioni  di
bilancio"  alla  fine  sono sostituite dalle seguenti: "variazioni di
bilancio e storni, le quali  decadono  se  non  sono  ratificate  dal
consiglio  entro  sessanta  giorni dall'adozione e non possono essere
reiterate";
   9) al comma 2  dell'articolo  33  sono  soppresse  le  parole:  "e
comunque non superiore ad otto";
   10) il comma 3 dell'articolo 33 e' cosi' modificato:
   "Gli  statuti  comunali e provinciali possono prevedere l'elezione
ad assessore di cittadini non facenti parte dei  rispettivi  consigli
in  possesso  dei  requisiti  di competenza determinati nello statuto
medesimo nonche' dei requisiti di compatibilita' e  di  eleggibilita'
alla carica di consigliere";
   11)  il  comma  5  dell'articolo 34 e' cosi' modificato: "La prima
convoazione e' disposta entro 15  giorni  dalla  proclamazione  degli
eletti o dalla data in cui si e' verificata la vacanza";
   12) alla fine del comma 6 dell'articolo 34 sono aggiunte le parole
"per voti";
   13)  al  comma  8 dell'articolo 34 le parole: "le dimissioni" sono
sostituite con le parole: "la cessazione dalla carica";
   14) alla fine del  comma  6  dell'articolo  37  sono  aggiunte  le
parole: "con voto palese";
     f)   39,  limitatamente  alla  lettera  b),  numero  1.  Per  la
sospensione  e  lo  scioglimento  del  consiglio  si   applicano   le
disposizioni   dei  commi  terzo  e  quarto  dell'articolo  109-  bis
dell'ordinamento amministrativo degli enti locali;
     g) 40, commi 1 e 2, limitatamente alle ipotesi di atti  contrari
alla  Cotituzione  o  per gravi e persistenti violazioni di legge. La
rimozione e'  disposta  dal  Presidente  della  Regione  su  proposta
dell'Assessore  regionale  per  gli  enti locali; la sospensione puo'
essere disposta dall'Assessore regionale per gli enti locali;
     h) 51, fatte salve le disposizioni  riguardanti  le  commissioni
giudicatrici  di  concorso di cui alla lgge regionale 30 aprile 1991,
n. 12; 52, fatte salve le attribuzioni di cui alle  disposizioni  del
D.  Lv.  Lgt.  22  febbraio 1946, n. 123, e del D.Lv.C.P.S. 30 giugno
1947, n. 567;
     i) 53; 54; 55; 56, comma 1, e 57; fatte  salve  le  disposizioni
regionali  in tema di utilizzazione dei trasferimenti finanziari agli
enti locali, di appalti di lavori  e  forniture  e  di  modalita'  di
conferimento di servizi e con le seguenti aggiunte e modifiche:
   1)  alla  lettera  c) del comma 1 dell'articolo 56 dopo le parole:
"dello Stato" sono aggiunte le parole: "e della Regione"; e  dopo  le
parole:  "che ne sono alla base" sono aggiunte le parole: "in caso di
deroga al pubblico incanto";
   2) al comma 1 dell'articolo 57 le parole  "due  componenti",  sono
sostituite con le parole "un componente";
   3) alla fine dell'articolo 57 e' aggiunto il seguente comma:
   "Per  il  trattamento  economico,  il  numero degli incarichi ed i
divieti si rinvia alle disposizioni statali afferenti";
     l) 58;
     m)  59,  commi  1, 2, 3 e 5, con eccezione del terzo periodo del
terzo comma; 60, comma 1, con l'aggiunta alla fine  del  primo  comma
del  seguente  periodo:  "In  caso  di  mancato  adempimento  entro i
suddetti termini provvede in via  sostitutiva  l'Assessore  regionale
per gli enti locali".
   I  termini  ivi  previsti  per  l'adozione  dello statuto e per la
revisione dei consorzi e delle associazioni decorrono dalla  data  di
entrata  in  vigore della presente legge. L'Ufficio per la raccolta e
la conservazione degli statuti dei comuni e delle province  regionali
e'  istituito presso l'Assessorato regionale degli enti locali ed una
copia di ciascuno statuto e' trasmessa, a cura  dell'Assessorato,  al
Ministero dell'interno.
   I  consigli di quartiere, costituiti secondo le disposizioni della
legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84, e successive  modificazioni,
compatibili con il nuovo assetto dettato dall'articolo 13 della legge
8 giugno 1990, n. 142, s'intendono prorogati fino alla prima scadenza
dei  consigli comunali successivi all'entrata in vigore dello statuto
comunale.
   I consigli di quartiere, che risultino incompatibili, cessano alla
prima scadenza succesiva all'entrata in vigore della presente legge.