(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale
    della regione Trentino-Alto Adige n. 51 del 19 novembre 1991)
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            HA APPROVATO
                      IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                 Esercizio delle funzioni in materia
           di igiene e sanita' pubblica in via transitoria
 
   1. In attesa della definizione del nuovo assetto istituzionale del
servizio  sanitario  provinciale  attraverso  l'istituzione   di   un
organismo  unitario di gestione a livello provinciale, le funzioni in
materia  di  igiene  e  sanita'  pubblica  disciplinate  dalla  legge
provinciale  29  agosto  1983,  n.  29,  come  modificata dalle leggi
provinciali 25 luglio 1988, n. 22, 5 settembre  1988,  n.  33,  e  18
novembre  1988,  n.  39,  sono esercitate dalla provincia autonoma in
quanto non delegate ai sensi  del  secondo  comma  dell'art.  18  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31  agosto 1972, n. 670,
secondo le norme della presente  legge,  salvo  quanto  disposto  dai
successivi commi 2 e 3.
   2.  Sono  esercitate  dalle  unita'  sanitarie locali a livello di
distretto attraverso i rispettivi servizi per l'assistenza  sanitaria
di  base  le  attivita'  indicate  al  numero  4)  del  secondo comma
dell'art. 72 della legge provinciale 29  agosto  1983,  n.  29,  come
modificato  dall'art. 24 della legge provinciale 5 settembre 1988, n.
33.
   3. Le norme della presente legge non si riferiscono  alla  materia
della  tutela dell'ambiente dagli inquinamenti disciplinata dal testo
unico  delle  leggi  provinciali  concernenti  la  materia  medesima,
approvato  con  decreto  del  presidente  della Giunta provinciale 26
gennaio 1987,  n.  1-41/L/egisl.,  da  ultimo  modificato  con  legge
provinciale 18 marzo 1991, n. 6.
   4.  Fino  alla  definizione  del  nuovo  assetto istituzionale del
servizio sanitario provinciale, della  legge  provinciale  29  agosto
1983,  n. 29, come modificata dalle leggi provinciali 25 luglio 1988,
n. 22, 5 settembre 1988, n. 33, e 18 novembre 1988,  n.  39,  trovano
applicazione,  in  materia  di  igiene  e  sanita'  pubblica, le sole
disposizioni espressamente richiamate dalla presente  legge,  con  le
modificazioni da essa recate.