(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 51 del 19 novembre 1991) IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica in via transitoria 1. In attesa della definizione del nuovo assetto istituzionale del servizio sanitario provinciale attraverso l'istituzione di un organismo unitario di gestione a livello provinciale, le funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica disciplinate dalla legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, come modificata dalle leggi provinciali 25 luglio 1988, n. 22, 5 settembre 1988, n. 33, e 18 novembre 1988, n. 39, sono esercitate dalla provincia autonoma in quanto non delegate ai sensi del secondo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, secondo le norme della presente legge, salvo quanto disposto dai successivi commi 2 e 3. 2. Sono esercitate dalle unita' sanitarie locali a livello di distretto attraverso i rispettivi servizi per l'assistenza sanitaria di base le attivita' indicate al numero 4) del secondo comma dell'art. 72 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, come modificato dall'art. 24 della legge provinciale 5 settembre 1988, n. 33. 3. Le norme della presente legge non si riferiscono alla materia della tutela dell'ambiente dagli inquinamenti disciplinata dal testo unico delle leggi provinciali concernenti la materia medesima, approvato con decreto del presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/L/egisl., da ultimo modificato con legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6. 4. Fino alla definizione del nuovo assetto istituzionale del servizio sanitario provinciale, della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, come modificata dalle leggi provinciali 25 luglio 1988, n. 22, 5 settembre 1988, n. 33, e 18 novembre 1988, n. 39, trovano applicazione, in materia di igiene e sanita' pubblica, le sole disposizioni espressamente richiamate dalla presente legge, con le modificazioni da essa recate.