(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 53 del 13 novembre 1991) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 34, e' sostituito dal seguente: "1. Possono beneficiare dell'agevolazione creditizia di cui all'art. 2, i coltivatori diretti proprietari, affittuari, soccidari, mezzadri, coloni parziali, compartecipanti non stagionali ed altri coltivatori della terra, singoli od associati in cooperativa, nonche' tecnici in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie o veterinarie o del diploma di perito agrario o di agrotecnico, conseguito quest'ultimo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Umbria. Perugia, 4 novembre 1991 GHIRELLI