(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 53
                        del 13 novembre 1991)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 24  ottobre  1989,
n. 34, e' sostituito dal seguente:
   "1.   Possono  beneficiare  dell'agevolazione  creditizia  di  cui
all'art. 2, i coltivatori diretti proprietari, affittuari, soccidari,
mezzadri, coloni parziali, compartecipanti non  stagionali  ed  altri
coltivatori della terra, singoli od associati in cooperativa, nonche'
tecnici  in  possesso  del  diploma  di  laurea  in scienze agrarie o
veterinarie o  del  diploma  di  perito  agrario  o  di  agrotecnico,
conseguito  quest'ultimo  ai  sensi  del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1970, n. 253".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della regione Umbria.
    Perugia, 4 novembre 1991
 
                              GHIRELLI