IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione promuove e favorisce lo sviluppo delle attivita' sportive in favore delle persone disabili, considerando la pratica delle stesse un servizio sociale ed un elemento basilare di formazione psicofisica. 2. Le societa', le associazioni e federazioni sportive concorrono al raggiungimento delle finalita' di cui alla presente legge. 3. La Regione, in attuazione dei principi di cui al comma 1, interviene con: a) contributi di cui all'art. 2; b) incentivi finanziari per l'adeguamento delle strutture alle necessita' della pratica sportiva per disabili, anche ad integrazione di quelli concessi ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante disposizioni per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.