IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La  Regione  promuove  e favorisce lo sviluppo delle attivita'
sportive in favore delle persone disabili,  considerando  la  pratica
delle   stesse  un  servizio  sociale  ed  un  elemento  basilare  di
formazione psicofisica.
   2. Le societa', le associazioni e federazioni sportive  concorrono
al raggiungimento delle finalita' di cui alla presente legge.
   3.  La  Regione,  in  attuazione  dei  principi di cui al comma 1,
interviene con:
     a) contributi di cui all'art. 2;
     b) incentivi finanziari per l'adeguamento delle  strutture  alle
necessita' della pratica sportiva per disabili, anche ad integrazione
di  quelli  concessi  ai  sensi  della  legge  9 gennaio 1989, n. 13,
recante   disposizioni   per   il    superamento    delle    barriere
architettoniche negli edifici privati.