IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' della legge 1. La regione Umbria con la presente legge promuove la realizzazione di piste cliclabili urbane ed extraurbane finalizzate alla riduzione del traffico privato, all'interno delle aree urbane, alla promozione dell'uso della bicicletta come modo di trasporto, allo sviluppo di attivita' cicloturistiche.