IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
 
   1.  La  regione  Umbria  con  la  presente   legge   promuove   la
realizzazione  di  piste cliclabili urbane ed extraurbane finalizzate
alla riduzione del traffico privato, all'interno delle  aree  urbane,
alla  promozione  dell'uso  della  bicicletta come modo di trasporto,
allo sviluppo di attivita' cicloturistiche.