la seguente legge:
 
                               Art. 1.
  Modifica all'art. 5 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10
 
   1.  Il  comma 4 dell'art. 5 della legge regionale 30 gennaio 1990,
n. 10, e' cosi sostituito:
   "4.  L'Osservatorio  e'  un  servizio  operante  all'interno   del
Dipartimento  piani  e programmi. Esso opera sulla base dei programmi
indicati dal gabinetto  economico  ed  e'  diretto  da  un  dirigente
regionale.".