la seguente legge: Art. 1. Modifica all'art. 5 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 1. Il comma 4 dell'art. 5 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10, e' cosi sostituito: "4. L'Osservatorio e' un servizio operante all'interno del Dipartimento piani e programmi. Esso opera sulla base dei programmi indicati dal gabinetto economico ed e' diretto da un dirigente regionale.".