la seguente legge:
 
                               Art. 1.
  Modifica dell'art. 2 della legge regionale 28 gennaio 1985, n. 16
 
   1.  L'articolo  2  della legge regionale 28 gennaio 1985, n. 16 e'
cosi' sostituito:
 
                              "Art. 2.
 Organizzazione amministrativa dell'Azienda regionale delle foreste
 
   L'organizzazione  amministrativa  dell'Azienda   regionale   delle
foreste si articola in:
     a) Direzione;
     b) Servizio tecnico;
     c) Servizio amministrativo.
   La  direzione e i servizi si articolano in uffici; il consiglio di
amministrazione nei limiti della  dotazione  organica  delle  singole
qualifiche   funzionali  provvede  all'istituzione,  modificazione  e
soppressione  degli  uffici,  nonche'   alla   determinazione   delle
rispettive competenze.
   Per  l'elaborazione e l'attuazione di progetti intersettoriali che
richiedono un apporto  pluridisciplinare  possono  essere  costituiti
gruppi di lavoro.
   Il   gruppo   di   lavoro  e'  costituito  con  deliberazione  del
presidente, su proposta del direttore; la deliberazione determina  la
composizione, gli obiettivi, la durata, le modalita' di funzionamento
del gruppo.".