(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 52 dell'11 giugno 1991) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' della legge 1. La presente legge definisce l'organizzazione amministrativa fondamentale della Regione e disciplina lo stato giuridico ed economico del personale. 2. Le norme della presente legge trovano altresi' applicazione al personale degli enti pubblici non economici dipendenti, degli lstituti autonomi per le case popolari e loro consorzio regionale, dei consorzi e dei nuclei per le aree di sviluppo industriale, tenuto conto della specificita' degli ordinamenti dei singoli enti.