(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 52
                        dell'11 giugno 1991)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
 
   1. La presente  legge  definisce  l'organizzazione  amministrativa
fondamentale  della  Regione  e  disciplina  lo  stato  giuridico  ed
economico del personale.
   2. Le norme della presente legge trovano altresi' applicazione  al
personale   degli  enti  pubblici  non  economici  dipendenti,  degli
lstituti autonomi per le case popolari e  loro  consorzio  regionale,
dei consorzi e dei nuclei per le aree di sviluppo industriale, tenuto
conto della specificita' degli ordinamenti dei singoli enti.