(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 66 del 30 luglio 1991) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Variazioni dell'organico regionale 1. In relazione alle esigenze di completamento del nuovo assetto organizzativo e al fine di consentire i provvedimenti attuativi di cui all'art. 35 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 sono apportate le seguenti variazioni all'organico regionale. 2. La dotazione organica della qualifica funzionale di funzionario e' aumentata di n. 20 unita'. 3. La dotazione organica della qualifica funzionale di istruttore direttivo e' diminuita di n. 79 unita'. 4. La dotazione organica della qualifica funzionale di istruttore e' aumentata di n. 51 unita'. 5. La dotazione organica della qualifica funzionale di collaboratore professionale e' aumentata di n. 50 unita'. 6. La dotazione organica della qualifica funzionale di esecutore e' diminuita di n. 33 unita'. 7. La dotazione organica delle qualifiche funzionali di operatore e di ausiliario e' diminuita, rispettivamente, di n. 3 e n. 6 unita'.