(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 66
                         del 30 luglio 1991)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
         SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                 Variazioni dell'organico regionale
 
   1. In relazione alle esigenze di completamento del  nuovo  assetto
organizzativo  e  al  fine di consentire i provvedimenti attuativi di
cui all'art. 35 della legge regionale 10  giugno  1991,  n.  12  sono
apportate le seguenti variazioni all'organico regionale.
   2. La dotazione organica della qualifica funzionale di funzionario
e' aumentata di n. 20 unita'.
   3.  La dotazione organica della qualifica funzionale di istruttore
direttivo e' diminuita di n. 79 unita'.
   4. La dotazione organica della qualifica funzionale di  istruttore
e' aumentata di n. 51 unita'.
   5.   La   dotazione   organica   della   qualifica  funzionale  di
collaboratore professionale e' aumentata di n. 50 unita'.
   6. La dotazione organica della qualifica funzionale  di  esecutore
e' diminuita di n. 33 unita'.
   7.  La dotazione organica delle qualifiche funzionali di operatore
e di ausiliario e' diminuita, rispettivamente, di n. 3 e n. 6 unita'.