la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge, al fine di concorrere al miglioramento delle condizioni di produzione di valorizzazione del settore agricolo, definisce criteri, prevede azioni e stabilisce interventi specifici per la riorganizzazione, la ristrutturazione, il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione agricola e agro-alimentare nella Regione Veneto. 2. In conformita' alle finalita' di cui al comma 1, vengono disciplinati organicamente gli interventi di competenza regionale a favore della cooperazione agricola e agro-alimentare, coordinandoli con quelli recati dalla vigente legislazione regionale in materia, in correlazione con gli obiettivi e le direttive fissati dal Programma regionale di sviluppo agricolo e forestale (PSAF) approvato con la legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 e in armonia con la Programmazione nazionale e la Politica agricola comunitaria.