la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1. La presente legge, al fine di concorrere al miglioramento delle
condizioni di produzione  di  valorizzazione  del  settore  agricolo,
definisce  criteri,  prevede azioni e stabilisce interventi specifici
per la riorganizzazione, la ristrutturazione, il consolidamento e  lo
sviluppo  della cooperazione agricola e agro-alimentare nella Regione
Veneto.
   2. In conformita' alle  finalita'  di  cui  al  comma  1,  vengono
disciplinati  organicamente  gli interventi di competenza regionale a
favore della cooperazione agricola e  agro-alimentare,  coordinandoli
con quelli recati dalla vigente legislazione regionale in materia, in
correlazione  con  gli obiettivi e le direttive fissati dal Programma
regionale di sviluppo agricolo e forestale (PSAF)  approvato  con  la
legge   regionale   8  gennaio  1991,  n.  1  e  in  armonia  con  la
Programmazione nazionale e la Politica agricola comunitaria.