la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La presente legge regola compiti, funzinamento ed elezione del
Comitato  regionale  per  i  servizi  radiotelevisivi  in  attuazione
dell'art.  7  della  legge  n.  223 del 6 agosto 1990 "Disciplina del
sistema radiotelevisivo pubblico e  privato"  ed  in  relazione  alle
competenze della stessa assegnate alle regioni.