la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge regola compiti, funzinamento ed elezione del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi in attuazione dell'art. 7 della legge n. 223 del 6 agosto 1990 "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato" ed in relazione alle competenze della stessa assegnate alle regioni.