la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  In  attuazione del regolamento CEE 270/79/Cons. del 6 febbraio
1979 e successive modificazioni, sono  individuati,  nell'ambito  dei
posti  della dotazione organica della VII qualifica funzionale, dieci
posti del profilo VII.3 "Istruttore direttivo  addetto  ad  attivita'
agro-forestale",  per  lo  svolgimento  delle mansioni di divulgatore
agricolo.
   2. L'adeguamento del numero dei posti fissato  al  comma  1  viene
disposto,  a norma dell'art. 28 della legge regionale 18 agosto 1984,
n.  44,  nei  limiti  della   dotazione   organica   regionale,   con
provvedimento della giunta regionale.