la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. In attuazione del regolamento CEE 270/79/Cons. del 6 febbraio 1979 e successive modificazioni, sono individuati, nell'ambito dei posti della dotazione organica della VII qualifica funzionale, dieci posti del profilo VII.3 "Istruttore direttivo addetto ad attivita' agro-forestale", per lo svolgimento delle mansioni di divulgatore agricolo. 2. L'adeguamento del numero dei posti fissato al comma 1 viene disposto, a norma dell'art. 28 della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44, nei limiti della dotazione organica regionale, con provvedimento della giunta regionale.