la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata ai sensi del comma 4
dell'art. 22 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 "Norme per la
disciplina  della  contabilita'  della  regione  Emilia-Romagna",  ad
esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata  in  vigore
della  relativa legge e comunque non oltre il 30 aprile 1992, a norma
del comma 3 dell'art. 49 St., il bilancio della  Regione  per  l'anno
finanziario  1992,  secondo  gli  stati  di previsione dell'entrata e
della spesa del bilancio di previsione  per  l'esercizio  finanziario
1991  come  modificato  dai  provvedimenti di variazione adottati nel
corso dell'anno 1991, in ragione di 1/12 dello stanziamento  di  ogni
capitolo di spesa per ogni mese di esercizio provvisorio.