IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione nel quadro della programmazione regionale in attuazione dei principi del proprio statuto ed in armonia con la normativa e le iniziative statali e comunitarie, interviene nell'ambito delle proprie competenze, a favore dei lavoratori laziali emigrati all'estero e dei loro familiari per il superamento delle difficolta' inerenti al lavoro ed alle condizioni di vita degli stessi nonche' per sostenere e rafforzare la loro identita' etnica e culturale rinsaldandone il legame con la terra di origine. 2. La Regione, inoltre, opera a favore dei lavoratori emigrati che intendano rientrare definitivamente nel Lazio agevolandone il reinserimento sociale e produttivo.