IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La  Regione  nel  quadro  della  programmazione  regionale  in
attuazione dei principi del proprio statuto  ed  in  armonia  con  la
normativa   e   le   iniziative  statali  e  comunitarie,  interviene
nell'ambito delle proprie competenze, a favore dei lavoratori laziali
emigrati all'estero e dei loro familiari  per  il  superamento  delle
difficolta'  inerenti  al  lavoro  ed  alle  condizioni di vita degli
stessi nonche' per sostenere e rafforzare la loro identita' etnica  e
culturale rinsaldandone il legame con la terra di origine.
   2. La Regione, inoltre, opera a favore dei lavoratori emigrati che
intendano   rientrare   definitivamente  nel  Lazio  agevolandone  il
reinserimento sociale e produttivo.