la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. E' istituita con decreto del Presidente della Giunta  regionale
la  Consulta  regionale  per l'artigianato, con sede presso la Giunta
regionale,   con   la   finalita'   di   proporre   iniziative    per
l'organizzazione     di    conferenze    regionali    sui    problemi
dell'artigianato,  nonche'  per  la   partecipazione   a   conferenze
organizzate   da   altre   pubbliche   amministrazioni;  la  Consulta
predisporra'  studi,  indagini  e  ricerche   inerenti   il   settore
dell'artigianato.