la seguente legge: Art. 1. 1. E' istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale la Consulta regionale per l'artigianato, con sede presso la Giunta regionale, con la finalita' di proporre iniziative per l'organizzazione di conferenze regionali sui problemi dell'artigianato, nonche' per la partecipazione a conferenze organizzate da altre pubbliche amministrazioni; la Consulta predisporra' studi, indagini e ricerche inerenti il settore dell'artigianato.