IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'articolo 2 della legge regionale 31 gennaio 1983, n. 12 e' sostituito dal seguente: "Art. 2. Delimitazione della zona 1. Fanno parte del perimetro della strada 'strada dei vini dei Castelli Romani' i territori vitati compresi nelle zone a 'denominazione di origine controllata' dei vini Frascati, Marino, Montecompatri, Colli Albani, Colli Lanuvini, Zagarolo, Velletri, Cori, Merlot, Sangiovese, Trebbiano delimitati dai relativi decreti ministeriali di riconoscimento dei vini a denominazione di origine controllata (DOC) nonche' gli interi territori dei comuni di: Frascati, Marino, Albano, Castelgandolfo, Grottaferrata, Genzano, Ariccia, Velletri, Lanuvio, Cori ed in parte i territori dei comuni di Roma, Ciampino, Aprilia, Cisterna, Montecompatri, Monte Porzio Catone, Colonna, San Cesareo, Zagarolo.". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bolletino ufficiale della regione Lazio. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, 25 novembre 1991 GIGLI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 20 novembre 1991.