IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'articolo  2  della legge regionale 31 gennaio 1983, n. 12 e'
sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 2.
                      Delimitazione della zona
 
   1. Fanno parte del perimetro della strada  'strada  dei  vini  dei
Castelli   Romani'   i   territori   vitati  compresi  nelle  zone  a
'denominazione di origine controllata'  dei  vini  Frascati,  Marino,
Montecompatri,  Colli  Albani,  Colli  Lanuvini,  Zagarolo, Velletri,
Cori, Merlot, Sangiovese, Trebbiano delimitati dai  relativi  decreti
ministeriali  di  riconoscimento  dei vini a denominazione di origine
controllata  (DOC)  nonche'  gli  interi  territori  dei  comuni  di:
Frascati,  Marino,  Albano,  Castelgandolfo,  Grottaferrata, Genzano,
Ariccia, Velletri, Lanuvio, Cori ed in parte i territori  dei  comuni
di  Roma,  Ciampino,  Aprilia,  Cisterna, Montecompatri, Monte Porzio
Catone, Colonna, San Cesareo, Zagarolo.".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bolletino
ufficiale  della regione Lazio. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, 25 novembre 1991
 
                                GIGLI
 
   Il visto del Commissario  del  Governo  e'  stato  apposto  il  20
novembre 1991.