(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 16 dell'11 dicembre 1991) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Assenza facoltativa post-partum 1. I dipendenti regionali hanno diritto a congedi straordinari retribuiti per astensione facoltativa post-partum con la corresponsione della retribuzione per intero nel primo mese, con riduzione all'80 per cento per il secondo mese e al 30 per cento per i restanti quattro mesi.