(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 16
                       dell'11 dicembre 1991)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                   Assenza facoltativa post-partum
 
   1.  I  dipendenti  regionali  hanno diritto a congedi straordinari
retribuiti   per   astensione   facoltativa   post-partum   con    la
corresponsione  della  retribuzione  per  intero  nel primo mese, con
riduzione all'80 per cento per il secondo mese e al 30 per cento  per
i restanti quattro mesi.