(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 16 dell'11 dicembre 1991) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza, nell'ambito delle rispettive competenze, possono autorizzare la corresponsione, secondo le necessita' organizzative preventivamente valutate per periodi definiti, di compensi di lavoro straordinario con motivati provvedimenti, nei limiti dell'art. 15 della legge regionale 9 novembre 1987, n. 32, nonche' dell'apposito stanziamento di bilancio di cui all'art. 2 della presente legge, ai dipendenti che non ricoprono qualifiche dirigenziali e che risultano assegnati alle segreterie degli amministratori regionali ed ai gruppi consiliari nonche' al personale che svolge attivita' di diretta assistenza agli organi istituzionali.