IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Beni della Regione
 
   1.  I beni di proprieta' della Regione si distinguono in demaniali
e patrimoniali, ai sensi degli articoli 822  e  seguenti  del  codice
civile e delle altre norme vigenti in materia.
   2.  Costituiscono  il  demanio  regionale  i  beni della specie di
quelli indicati nel comma secondo dell'art.  822  del  codice  civile
appartenenti alla Regione, per l'acquisizione a qualsiasi titolo.
   3.   I   beni  patrimoniali  regionali,  mobili  ed  immobili,  si
distinguono in indisponibili e disponibili.
   4. Costituiscono il patrimonio indisponibile della Regione i  beni
a  qualsiasi  titolo  acquisiti, appartenenti alle categorie indicate
dai commi secondo e terzo dell'art. 826 del  codice  civile,  nonche'
tutti gli altri beni definiti tali dalle leggi vigenti. Costituiscono
il   patrimonio   disponibile  della  Regione  i  rimanenti  beni  di
proprieta' della stessa.
   5. Il regime giuridico dei beni di cui  al  presente  articolo  si
applica  anche  ai  diritti  reali  che spettano alla Regione su beni
appartenenti ad altri soggetti, quando tali diritti  sono  costituiti
per  l'utilita'  dei  beni  di  cui  ai  commi  precedenti  o  per il
perseguimento di fini di interesse pubblico corrispondenti a quello a
cui servono i beni medesimi.