IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Beni della Regione 1. I beni di proprieta' della Regione si distinguono in demaniali e patrimoniali, ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e delle altre norme vigenti in materia. 2. Costituiscono il demanio regionale i beni della specie di quelli indicati nel comma secondo dell'art. 822 del codice civile appartenenti alla Regione, per l'acquisizione a qualsiasi titolo. 3. I beni patrimoniali regionali, mobili ed immobili, si distinguono in indisponibili e disponibili. 4. Costituiscono il patrimonio indisponibile della Regione i beni a qualsiasi titolo acquisiti, appartenenti alle categorie indicate dai commi secondo e terzo dell'art. 826 del codice civile, nonche' tutti gli altri beni definiti tali dalle leggi vigenti. Costituiscono il patrimonio disponibile della Regione i rimanenti beni di proprieta' della stessa. 5. Il regime giuridico dei beni di cui al presente articolo si applica anche ai diritti reali che spettano alla Regione su beni appartenenti ad altri soggetti, quando tali diritti sono costituiti per l'utilita' dei beni di cui ai commi precedenti o per il perseguimento di fini di interesse pubblico corrispondenti a quello a cui servono i beni medesimi.