IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Dopo  l'art.  26  della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42
"Norme in materia di bilancio e contabilita'",  gia'  modificata  con
legge regionale 16 agosto 1988 n. 41, e' aggiunto il seguente:
 
                            "Art. 26-bis.
 
   1.  Tutte  le  spese riguardanti incarichi a soggetti esterni alla
Regione  per  consulenze,   studi,   ricerche,   analisi,   indagini,
sperimentazioni  comunque  denominate, afferenti a qualunque servizio
regionale, anche se finanziate con fondi provenienti da  stanziamenti
a  destinazione  vincolata, devono essere raggruppate in una apposita
rubrica denominata "Spese per  studi  e  ricerche"  del  bilancio  di
previsione,  con  imputazione a specifici capitoli formulati ai sensi
dell'art. 27.
   2. Al rendiconto generale di ogni anno e' allegata  una  relazione
sugli  incarichi  attribuiti  nel  corso  dell'anno precedente, nella
quale devono essere specificate le motivazioni e le  finalita'  degli
stessi,  i  risultati  conseguiti nonche' le spese impegnate e liqui-
date.".