IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Dopo l'art. 26 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42 "Norme in materia di bilancio e contabilita'", gia' modificata con legge regionale 16 agosto 1988 n. 41, e' aggiunto il seguente: "Art. 26-bis. 1. Tutte le spese riguardanti incarichi a soggetti esterni alla Regione per consulenze, studi, ricerche, analisi, indagini, sperimentazioni comunque denominate, afferenti a qualunque servizio regionale, anche se finanziate con fondi provenienti da stanziamenti a destinazione vincolata, devono essere raggruppate in una apposita rubrica denominata "Spese per studi e ricerche" del bilancio di previsione, con imputazione a specifici capitoli formulati ai sensi dell'art. 27. 2. Al rendiconto generale di ogni anno e' allegata una relazione sugli incarichi attribuiti nel corso dell'anno precedente, nella quale devono essere specificate le motivazioni e le finalita' degli stessi, i risultati conseguiti nonche' le spese impegnate e liqui- date.".