la seguente legge: Art. 1. Sottoscrizione azioni non optate 1. Il presidente della giunta regionale e' autorizzato, previa conforme deliberazione della giunta regionale, a sottoscrivere a nome della regione la quota ad essa spettante delle azioni non optate all'aumento di capitale della societa' F.N.M. S.p.a., di cui alla legge regionle 29 dicembre 1990, n. 67, con eventuale sovrapprezzo, nonche' a compiere tutti gli atti esecutivi necessari.