la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                  Sottoscrizione azioni non optate
 
   1. Il presidente della giunta  regionale  e'  autorizzato,  previa
conforme deliberazione della giunta regionale, a sottoscrivere a nome
della  regione  la  quota  ad  essa spettante delle azioni non optate
all'aumento di capitale della societa' F.N.M.  S.p.a.,  di  cui  alla
legge  regionle  29 dicembre 1990, n. 67, con eventuale sovrapprezzo,
nonche' a compiere tutti gli atti esecutivi necessari.